Results for category "Generale"

26 Articles

Coronavirus – pubblicato Accordo per la sicurezza sui luoghi di lavoro tra imprese e sindacali

by demichiel

Stamattina, presso la presidenza del Consiglio, dopo 18 ore di confronto, Uil, Cisl, Cgil, Associazioni datoriali e Governo hanno condiviso il “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento indica le misure di precauzione da applicare in azienda per contenere la diffusione del virus. Si va dagli ingressi in azienda alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza alla possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di un eventuale caso di coronavirus. Ecco un riassunto dei singoli punti:

Informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i presenti con appositi depliants informativi. In particolare, le informazioni riguardano:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
  •  l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda, in particolare
    • mantenere la distanza di sicurezza
    • osservare le regole di igiene delle mani
    • tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene

Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020:

  • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
  • previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. 

Sanificazione dell’azienda

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni. Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Inoltre, è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

Protezione individuale

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.  Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Organizzazione aziendale (turni, trasferte e smart working)

Si dispone la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. 

Misure interne

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Circolare in versione PDF

Testo originale del Accordo

Numero di emergenza / Registro esposizione / Misurazione CEM

by demichiel

Numero unico di emergenza: 112

Dal 17 ottobre 2017 anche l’Italia come ultimo paese membro dell’Unione Europea ha introdotto il numero unico di emergenza 112. Il numero unico di emergenza localizza il chiamante e lo inoltra al secondo livello competente per il caso. Questa novità comporta anche alcuni cambiamenti dal punto di vista della sicurezza sul lavoro;

  1. Adattare il piano di emergenza: Tutti i vecchi numeri (p.es. 113, 115, 118,…) devono essere cancellati dal piano di emergenza. È da indicare il solo numero unico di emergenza 112.
  2. Informare i collaboratori: I collaboratori devono essere informati del cambiamento tramite una scheda informativa. Come scheda informativa può essere utilizzato anche il manifesto messo a disposizione dalla UE.

Flyer 1

Flyer 2

 

Registro di esposizione ad agenti cancerogeni

Sulla homepage l’istituto di assicurazione INAIL ha messo a disposizione un nuovo servizio con il quale in futuro sarà possibile compilare e inviare in forma telematica il registro di esposizione a sostanze cancerogene. Per tutte le imprese con posizione assicurativa territoriale tale servizio è accessibile dal 12 ottobre 2017. I datori di lavoro senza posizione assicurativa territoriale continueranno a compilare le schede apposite e ad inviarle tramite il loro indirizzo PEC-mail a dmil@postacert.inail.it e medlav.ispettorato@pec.sabes.it.

Tutti i registri di esposizione inoltrati prima del 12 ottobre 2017 così come tutti i registri di esposizione che in futuro saranno inoltrati tramite indirizzo PEC saranno consultabili nel registro di esposizione online da marzo 2018.

Circolare INAIL 43/2017

Manuale registri di esposizione

 

Misurazione campi elettromagnetici

Da subito offriamo misurazioni di campi elettromagnetici tramite il nostro partner in rete. Per ulteriori domande rivolgersi a info@demichiel.it.

 

Circolare in formato PDF

Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL del 2018

by demichiel

Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL del 2018: le novità nel modello OT24/2018 e le linee guida

Sono state pubblicate le linee guida per la compilazione del nuovo modello OT24, che deve essere consegnato entro il 28.02.2018 per la riduzione del tasso medio di tariffa dell’INAIL. La riduzione del tariffario INAIL viene calcolato secondo lo schema seguente:

Lavoratori / Anno Riduzione %
Fino a 10 28 %
Da 11 a 50 18 %
Da 51 a 200 10 %
Oltre 200 5 %

Come già nel 2017 il modello OT24 deve essere compilato nell’apposita pagina online ed inoltrato insieme a tutte le documentazioni richieste. Le novità rispetto all’anno scorso riguardano i seguenti punti:

  • Per alcuni interventi è necessario inviare una documentazione più ampia che nell’anno 2017
  • Sono stati aggiunti nuovi interventi, per i quali vengono assegnati punti (C-16 Interventi per la Prevenzione del rischio elettrico, D-2 introduzione di un modello organizzativo conforme alla UNI/PAR 22:2016.)

Esistono diverse possibilità per poter richiedere la riduzione della tariffa INAIL. Se richiesta possono essere valutate le diverse possibilità.

Ulteriori informazioni ed il modello OT24/2018:

Modello OT24/2018

Linee guida per il modello OT24/2018

 

Condizioni crescenti richiedono nuovi interventi

Dall’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 123/2007 anche l’ente (impresa, società, cooperative, associazioni, …) possono essere ritenute responsabili in caso di infortuni sul lavoro. Secondo il DLgs. 231/2001 l’ente risponde per tutte le attività svolte nel suo interesse o a suo favore, indipendentemente dal fatto chi abbia svolto l’attività illecita – dal dirigente al dipendente.

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 vanno dai 25.000 € ai 1.500.000 €. Inoltre sono previste divieti, come l’interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’introduzione di un MOG non è obbligatorio ma fattibile in termine di tempo e mole di lavoro e contribuisce ad evitare tali sanzioni per le piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti; fatturato fino a un massimo di 50 Mio. €). Inoltre il passaggio al sistema MOG abilità di per se alla richiesta di riduzione del tasso INAIL (OT24)

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a info@demichiel.it.

 

Circolare 08/2017

Riduzione della tariffa INAIL 2017

by demichiel

Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL del 2017: le novità nel modello OT24/2017 e le linee guida

Sono state pubblicate le linee guida per la compilazione del nuovo modello OT24, che deve essere consegnato entro il 28.02.2017 per la riduzione del tasso medio di tariffa dell’INAIL. Come già nel 2016 il modello OT24 deve essere compilato nell’apposita pagina online ed inoltrato insieme a tutte le documentazioni richieste. Le novità rispetto all’anno scorso riguardano i seguenti punti:
– La suddivisione dei punti è cambiata per alcuni interventi
– Sono stati aggiunti nuovi interventi, per i quali vengono assegnati punti (misure contro problematiche scheletro-muscolari, interventi per la prevenzione del rischio stradale, interventi contro i rischi meccanici)

Condizioni crescenti richiedono nuovi interventi

Per molte aziende diventa sempre più difficile raggiungere il punteggio necessario per la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL. Tramite la messa in atto di un sistema di qualità come l’OHSAS 18001 o il MOG tale punteggio potrà essere raggiunto. Le maggiori differenze tra questi due sistemi sono le seguenti:

Volentieri Vi aiutiamo a instaurare uno dei sistemi di qualità sopra elencati per poter richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIl nel 2018. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a info@demichiel.it.

Allegati:
Circolare
Tabella comparativa OT24/2016 – OT24/2017
Modello OT24/2017
Linee guida per il modello OT24/2017
Allegati del modello OT24/2017

Valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici

by demichiel

Con la pubblicazione del decreto legislativo 159/2016 del 1 agosto 2016 è stata aperta la strada alla valutazione dei rischi derivanti da campi elettromagnetici sul posto di lavoro. Questo nuovo testo di legge è entrato in vigore il 2 settembre 2016 e riguarda tutte le aziende che lavorano con macchinari, attrezzi e mezzi elettrici ed elettronici.

Classificazione dei lavoratori
Secondo le linee guida della Commissione Europea i lavoratori devono essere suddivisi in tre gruppi. I lavoratori appartenenti ai gruppi 2 e 3 sono da considerare più a rischio:

Tabella

1) Prima valutazione
In allegato troverete il passaggio delle linee guida utilizzabile per effettuare autonomanemte ed in forma scritta una prima valutazione. Tale questionario parte dal presupposto che i mezzi lavorativi in uso siano conformi alle norme attuali, che ricevano una manutenzione corretta e che vengano utilizzati come indicato dal produttore. Il questionario non può essere utilizzato per tutte le attività svolte con mezzi molto vecchi, che non corrispondono alle norme o che non ricevono manutenzione adeguata.

2) Valutazione del rischio
Un possibile pericolo per i lavoratori è dato solo nei campi color arancione. Nel caso non venissero rilevati rischi in tali campi normalmente non è richiesto effettuare ulteriori misure. Nel caso di rilevamento di rischi rientranti nei campi color arancione è necessario effettuare una valutazione specifica.
In generale si pensa ad un rischio soltanto quando i lavoratori utilizzano il mezzo regolarmente oppure hanno accesso agli impianti oppure alle aree descritti.

Allegato:
Circolare
Valutazione primaria
D. Lgs. 159/2016

Nuove regolamentazioni e semplificazioni per la formazione di sicurezza sul lavoro

by demichiel

Con la pubblicazione dell’accordo stato-regione del 07 luglio 2016 sono entrate in vigore nuove normative riguardo a la formazione dei RSPP, dei suoi collaboratori per la sicurezza sul lavoro e dei coordinatori della sicurezza l‘ organizzazione ed il sistema di E-learning nei corsi di sicurezza sul lavoro i criteri dei referenti.
Inoltre sono state introdotte varie semplificazioni per quanto riguarda i corsi di formazione ed aggiornamento per la sicurezza sul lavoro, segue un breve riassunto dei punti più importanti (evidenziati in roso nelle tabelle):

1) datori di lavoro che svolgono l’incarico di RSPP
Riconoscimento completo dei corsi di base e dei corsi di aggiornamento per RSPP, coordinatori della sicurezza, riconoscimento parziale per datori di lavori con formazione compiuta, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dirigenti

2) preposti (8h ore di formazione di base e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni):
Riconoscimento completo dei corsi di aggiornamento per dipendenti (6 ore) e per dirigenti (6 ore)

3) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (formazione di base di 32 ore con aggiornamento annuale di 4/8 ore):
Riconoscimento completo degli aggiornamenti per dipendenti (6 ore), per preposti (6 ore) e per dirigenti (6 ore)

4) RSPP con formazione di base e aggiornamenti (40-100h):
Riconoscimento completo della formazione di base e dei corsi di aggiornamento per dipendenti, preposti e dirigenti.
Riconoscimento completo dei corsi di aggiornamento per CSP (40 ore)
Il monte ore per i corsi di aggiornamento per i RSPP è stato ridotto a 40 ore, quello degli assistenti del servizio di protezione e prevenzione a 20 ore (in cicli di 5 anni).

5) CSP con formazione di base e corso di aggiornamento (40 ore):
Riconoscimento completo della formazione di base e dei corsi di aggiornamento per dipendenti, preposti, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Riconoscimento completo dei corsi di aggiornamento per RSPP, assistenti del servizio di protezione e prevenzione, dipendenti, preposti, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

6) Criteri per referenti e numero massimo di partecipanti a corsi di formazione sulla sicurezza
Tutti i corsi nell’ambito della sicurezza sul lavoro devono essere effettuati da referenti conformi a i criteri dettati dal Decreto del 06 marzo 2013. Fanno eccezione tutte le formazioni per le quali i criteri per il referente sono stati stabiliti specificamente così come le formazioni proposte direttamente dai datori di lavoro ai loro dipendenti.

7) numero massimo di partecipanti a corsi di formazione nell’abito della sicurezza sul lavoro
Il numero massimo di partecipanti a corsi di formazione è stato fissato a 35 partecipanti per corso, fanno eccezzione i corsi di formazione che devono mantenere per legge un altro numero specifico di partecipanti.

8) Riconoscimento di seminari sulla sicurezza sul lavoro come aggiornamenti
I RSPP e gli assistenti del servizio di protezione e prevenzione, i dipendenti, i preposti, i dirigenti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i datori di lavoro che operano anche in funzione di RSPP possono sostituire fino al 50% del monte-ore prefissato per i corsi di aggiornamento con ore di seminari sulla sicurezza sul lavoro.

Tutti le ulteriori informazioni sono elencate nella seguente tabella:
circolare 10/2016
accordo stato-regione del 07 luglio 2016
decreto del 06 marzo 2013 (criteri per referenti)

OT24 – RIDUZIONE DEL TASSO INAIL 2016: PUBBLICATA LA GUIDA CON ALCUNE NOVITÀ

by demichiel

E’ stata pubblicata la guida alla compilazione del nuovo modello OT24 da presentare entro il 29 febbraio 2016 per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa. Dalla lettura della guida emerge un’importante novità: a pena di inammissibilità, contestualmente alla domanda, dovrà essere allegata la documentazione probante, così come individuata dall’allegato alla guida. All’interno del servizio on-line dedicato alla compilazione dell’OT24, per ogni intervento deve essere prodotto un file che viene allegato alla domanda contenente la relativa documentazione probante. Il nome del file allegato deve riportare, in carattere minuscolo, la sezione, il numero di intervento e l’eventuale lettera di riferimento dell’intervento selezionato. La documentazione deve riportare la data e la firma del datore di lavoro o, secondo il tipo degli interventi, dei soggetti idonei ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda.

Ulteriori informazioni e il modulo OT24:

Modulo OT24
Linea Guida
Allegato_linea guida

Scadenze per i corsi di aggiornamento nel 2016

by demichiel
Il D. Lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza) e i due Accordi Stato-Regione del 21.12.2011 obbligano tutti i datori di lavoro e lavoratori a frequentare dei corsi per la sicurezza.

 

  • Classificazione delle aziende secondo gli Accordi Stato-Regione
Categoria di rischio Attività dell’azienda
Basso Ufficio e servizi, commercio, artigianato, turismo (alberghi, ristoranti), cultura e spot
Medio Agricoltura, pescheria, formazione, trasporto, magazzinaggio e trasporto
Alto Settore della costruzione, settore produzione alimentare, tessili, legno, produzione, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, settore sanitario, servizi sociali, assistenza residenziale

 

  • Durata die corsi di base e di aggiornamento
Funzione Categoria di rischio Formazione di base Corso di aggiornamento
Datore di lavoro RSPP Basso 16 ore 6 ore
Medio 32 ore 10 ore
Alto 48 ore 14 ore
Dirigenti Tutti 16 ore 6 ore
Preposti Tutti 8 ore 6 ore
Lavoratore Basso 8 ore 6 ore
Medio 12 ore
Alto 16 ore

 

  • Termine entro il quale deve essere fatto il corso di aggiornamento
Data del corso di base  
Termine per il corso di aggiornamento
11.01.2007 al 11.01.2012 Entro il 11.01.2017
Dal 11.01.2012 Entro 5 anni dal rilascio del diploma

 

Consigliamo a tutti gli imprenditori di pianificare tempestivamente i corsi di aggiornamento.

 

Assieme all’Abbazia di Novacella organizziamo tutti i corsi di base e di aggiornamento per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

 

I corsi vengono organizzati presso l‘Abbazia di Novacella, in val Pusteria (Scuola superiore dell’agricoltura – Teodone e Centro Culturale Grand Hotel – Dobbiaco) e su richiesta anche in azienda.

 

Per ulteriori informazioni: www.bildungshaus.it/arbeitssicherheit

L’abolizione del registro infortuni

by demichiel

L’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act), va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.

Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15, e quindi dal 24 dicembre 2015 in poi, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale Inail, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli infortuni.

Sarà sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce “Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.

NUOVO OT24 INAIL 2016

by demichiel

Sul sito di INAIL è disponibile il nuovo modello OT24 per l’anno 2016 per la richiesta di riduzione del tasso inerente alle attività messe in essere per l’anno 2015.

Come lo scorso anno, l’INAIL ha messo a disposizione con debito anticipo, rispetto alla fine dell’anno, il nuovo modello. Questo lasso di tempo dovrà essere utilizzato dalle aziende per verificare quali, fra le proprie misure di gestione della sicurezza, siano utilizzabili per la presentazione della domanda.

A tale scopo sottolineo che anche quest’anno il modulo è cambiato:

  • Alcune misure hanno cambiato numerazione
  • Alcune misure sono sparite
  • Alcune misure hanno punteggi diversi rispetto allo scorso anno
  • Alcune misure sono di nuova introduzione.

La linea guida alla compilazione della domanda non è ancora disponibile.

Formulario OT 24